L'emergenza Coronavirus può incidere sull'adempimento dei contratti, rischiando di generare ritardi nell'esecuzione delle prestazioni, di renderle impossibili o eccessivamente onerose.
Le parti possono aver inserito nel contratto clausole di forza maggiore; in mancanza di previsioni ad hoc, vengono in rilievo le disposizioni della legge applicabile al contratto.
Nel codice civile italiano, i rimedi utili alla gestione delle sopravvenienze straordinarie consistono nell'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (art. 1467 c.c.), che consente, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa a causa di avvenimenti straordinari e imprevedibili, di risolvere il contratto o di rinegoziarlo, e nell'impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1256 c.c.), che estingue l'obbligazione.
Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo nell'adempimento; tuttavia, l'obbligazione si estingue se il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.
Per i contratti internazionali, la forza maggiore è prevista, ad esempio, all'art. 79 della Convenzione sulla vendita internazionale di beni mobili (applicabile ai contratti tra imprese che hanno sede in uno Stato contraente e che non hanno optato per l'applicazione di altra legge).