A decorrere dalle cessioni e prestazioni effettuate dall’1.7.2022, la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro”) sarà trasmessa attraverso nuove modalità, equiparabili a quelle relative alla fattura elettronica.
La legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1103 della L. 30.12.2020 n. 178) ha infatti modificato l’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015:
• introducendo l’obbligo di trasmettere i dati in questione in formato XML, via Sistema di Interscambio (SdI);
• stabilendo che le nuove regole dovessero entrare in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2022.
Le modifiche apportate all’adempimento riguardano:
1. la modalità di invio dei dati riferiti alle operazioni con controparti non stabilite in Italia: a decorrere dall’1.7.2022, i dati relativi ad operazioni verso o da soggetti non stabiliti in Italia devono essere rappresentati e trasmessi all’Agenzia delle Entrate, mediante il Sistema di Interscambio, nel formato XML della fattura elettronica, secondo il medesimo schema e le stesse regole. Dovranno essere utilizzate le seguenti tipologie di documento, in relazione alle differenti fattispecie: TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero, TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari, TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c. 2 DPR 633/72;
2. i termini di trasmissione: deve essere effettuata per ciascuna operazione attiva, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti chene certificano i corrispettivi; per ciascuna operazione passiva, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello
di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione;
3. i profili sanzionatori (i cui effetti decorrono dall’1.1.2022): è applicabile la sanzione amministrativa di 2,00 euro per ciascuna fattura, entro il nuovo limite massimo di 400,00 euro mensili. La sanzione si riduce alla metà, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall’art. 1 co.3-bis del DLgs. 127/2015, o laddove, nel medesimo termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano.
Per effetto dell’estensione degli obblighi di fatturazione elettronica ad opera dell’art. 18 del DL 30.4.2022 n. 36, restano esonerati dalla comunicazione, a decorrere dall’1.7.2022:
- i soggetti passivi che hanno aderito al regime “di vantaggio” (di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) e coloro che adottano il regime forfetario (di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014), i quali, nel periodo precedente, non abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
- i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91, e che nel periodo d’imposta precedente non hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro.
Sono esclusi dall’adempimento anche i soggetti passivi non stabiliti in Italia che siano identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato
direttamente ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72 o mediante nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72 (cfr. risposte a interpello Agenzia delle Entrate 26.2.2019 n. 67 e 9.4.2019 n. 104).
Lo studio resta a disposizione per chiarimenti.