La legge di stabilità 2015, ha disposto che le pubbliche amministrazioni, dal 1° gennaio 2015, versino direttamente all’erario, l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
L’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha esteso il meccanismo della scissione dei pagamenti alle fatture emesse nei confronti di:
A) tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
B) le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
C) le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile (controllo di fatto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
D) le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
E) le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), dalle società di cui sopra;
F) le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze emanato il 27 giugno 2017 sono state determinate le modalità di attuazione delle nuove norme in materia di split payment, entrate in vigore lo scorso 1° luglio.
Per assicurare una maggiore certezza agli operatori, infatti, il Dipartimento delle Finanze ha svolto una ricognizione delle amministrazioni pubbliche e delle società (siano esse controllate, a vario titolo, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri o dalle P.A.) e ha stilato cinque elenchi che riportano, per ciascun soggetto, il codice fiscale e la denominazione.
In particolare, gli elenchi sono così distinti:
- elenco n. 1 delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3 della L. 31 dicembre 2009 n. 196;
- elenco n. 2 delle società controllate di diritto (ex art. 2359, comma 1 n. 1) c.c.) direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e direttamente o indirettamente delle società controllate da queste ultime;
- elenco n. 3 delle società controllate di fatto (ex art. 2359, comma 1 n. 2) c.c.) direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e controllate di diritto (ex art. 2359, comma 1 n. 1) c.c. ) direttamente o indirettamente dalle società controllate da queste ultime;
- elenco n. 4 delle società controllate di diritto (ex art. 2359, comma 1 n. 1) c.c.) direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni e direttamente o indirettamente delle società controllate da queste ultime;
- elenco n. 5 delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Gli elenchi così definiti resteranno validi per le operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre 2017.
Si allegano i suddetti elenchi.
Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti